Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 28187 del 31 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l'Agenzia delle Entrate, né l'eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell'Agenzia delle Entrate, che impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l'art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall'art. 9 della l. n. 353 del 1991.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.