(massima n. 1)
Nel caso in cui sussista un dubbio insuperabile sull'identità personale dell'attore, nessun giudice può pronunciare una sentenza di condanna a suo favore, in quanto è imprescindibile identificare con certezza il soggetto che agisce in giudizio. La mancata contestazione dell'identità dell'attore da parte del convenuto non sana tale incertezza (art. 164 cod. proc. civ.).