Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8778 del 28 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione č inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., qualora l'identificazione delle parti contro cui č diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata; in mancanza di tale indicazione, il relativo vizio non č sanato dalla relazione di notificazione che, quale dichiarazione dell'ufficiale giudiziario relativa alla conoscenza del documento incorporante il ricorso, č atto soggettivamente e oggettivamente distinto da quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso indirizzato ad una societā cancellata dal registro delle imprese, privo dei nominativi dei soci alla stessa succeduti, i quali erano desumibili unicamente dalle relazioni di notificazione del ricorso medesimo).

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