(massima n. 1)
La nullitą dell'atto di citazione di primo grado per omissione dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. non impone la rinnovazione dell'atto di evocazione in giudizio, ma soltanto delle attivitą difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato.