(massima n. 1)
La citazione č nulla se č omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti di cui al n. 2 dell'art. 163 c.p.c. Nel caso in cui la denominazione della persona giuridica chiamata in giudizio sia stata non correttamente indicata, ma l'errore non si traduca in assoluta incertezza dell'individuazione della societā convenuta, la citazione non č nulla, purché notificata presso la sede legale della persona giuridica.