(massima n. 1)
La costituzione del convenuto non determina la sanatoria ex tunc del vizio di nullitą dell'atto di citazione se quest'ultimo continua a essere carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. La mera costituzione del convenuto non consente al giudice di ritenere raggiunto lo scopo dell'atto laddove permangano i vizi originari.