Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15140 del 6 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 112 c.p.c., relativa all'omessa pronuncia, č deducibile solo qualora vi sia un mancato esame di domande od eccezioni di merito. L'erronea interpretazione della domanda segue, invece, il regime dell'art. 163, n. 4, c.p.c., e non configura un'ipotesi di violazione dell'art. 112 c.p.c.

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