Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4131 del 14 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Se la domanda riconvenzionale č spiegata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'inammissibilitą o l'improponibilitą dell'opposizione non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto.

(massima n. 2)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilitą o di improponibilitą dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, č finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'inammissibilitą dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilitą della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).

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