(massima n. 1)
Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione č disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullitā unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non č causa di invaliditā dell'atto introduttivo.