Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 5415 del 20 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 94, comma 1, del codice del processo amministrativo non dispone l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata; un'irregolarità solo formale non può comportare alcuna decadenza, che risulterebbe irragionevole e sproporzionata, per il principio di strumentalità delle forme (art. 159 c.p.c.), nel vigore delle regole sul processo amministrativo telematico, improntate alla semplificazione delle forme processuali e all'informatizzazione dell'intero procedimento.

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