(massima n. 1)
L'art. 94, comma 1, del codice del processo amministrativo non dispone l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata; un'irregolarità solo formale non può comportare alcuna decadenza, che risulterebbe irragionevole e sproporzionata, per il principio di strumentalità delle forme (art. 159 c.p.c.), nel vigore delle regole sul processo amministrativo telematico, improntate alla semplificazione delle forme processuali e all'informatizzazione dell'intero procedimento.