(massima n. 1)
Non sussiste nullitā della sentenza per difetto di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. quando il dispositivo viene pronunciato da un magistrato assegnato al ruolo di giudice in sostituzione di altro magistrato assente, anche se successivamente il Consiglio Superiore della Magistratura non approva i decreti di tale assegnazione. La validitā del dispositivo č determinata dalla potestas iudicandi del giudice al momento della sua pronuncia.