(massima n. 1)
La presenza non validamente costituita di un componente del collegio giudicante, che partecipi solo in via telefonica anziché mediante collegamento audiovisivo, integra il vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 2 D.Lgs. 546 del 1992, comportando la nullitą insanabile della sentenza impugnata.