(massima n. 1)
In tema di giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 383, primo comma, c.p.c., la competenza funzionale del giudice del rinvio implica l'alteritą dei magistrati rispetto a quelli che hanno pronunciato la sentenza cassata. Qualora il giudizio di rinvio si svolga davanti agli stessi magistrati o a uno solo di essi, si verifica una nullitą attinente alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.