Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 14786 del 2 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 383, primo comma, c.p.c., la competenza funzionale del giudice del rinvio implica l'alteritą dei magistrati rispetto a quelli che hanno pronunciato la sentenza cassata. Qualora il giudizio di rinvio si svolga davanti agli stessi magistrati o a uno solo di essi, si verifica una nullitą attinente alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.

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