(massima n. 1)
Il giudice che ha chiesto ed ottenuto dal capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante, ex art. 51 c.p.c. in relazione all'art. 158 c.p.c., senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione, ove sia stata resa da un collegio a cui partecipi il predetto giudice, č affetta da nullitā.