(massima n. 1)
Il difetto di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. č ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persone estranee all'ufficio giudiziario e non investite della funzione esercitata, mentre non č riscontrabile se si verifica una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, poiché l'inosservanza del disposto degli artt. 174 c.p.c. 79 disp. att. c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullitā, costituisce una mera irregolaritā di carattere interno, che non incide sulla validitā dell'atto e non č causa di nullitā del giudizio o della sentenza.