(massima n. 1)
L'adozione di provvedimenti interni riguardanti l'assegnazione della causa o la sostituzione del relatore senza permettere alle parti una nuova precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo Collegio decidente può comportare un vizio di costituzione dell'organo giudicante e determinare la nullità della decisione assunta ex art. 158 cod. proc. civ., con conseguente rinvio ad altro giudice per un nuovo esame della controversia.