Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3561 del 7 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'adozione di provvedimenti interni riguardanti l'assegnazione della causa o la sostituzione del relatore senza permettere alle parti una nuova precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo Collegio decidente può comportare un vizio di costituzione dell'organo giudicante e determinare la nullità della decisione assunta ex art. 158 cod. proc. civ., con conseguente rinvio ad altro giudice per un nuovo esame della controversia.

(massima n. 2)

La mancata coincidenza tra il Collegio davanti al quale sono state precisate le conclusioni (ovvero si è svolta la discussione) e il Collegio decidente costituisce vizio di costituzione dell'organo giudicante che integra nullità della decisione assunta ex art. 158 cod. proc. civ.

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