(massima n. 1)
Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., si deve avere riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne il pagamento, in quanto investito del potere di gestione esterna, che, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, coincide con l'ufficio periferico preposto, per legge o per regolamento, alla gestione dei rapporti contributivi. (Nella specie,la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, in quanto la gestione dei rapporti contributivi facenti capo ad ENASARCO č affidata alla sola sede centrale). (Regola competenza)