(massima n. 1)
In materia di accertamento negativo avverso il ruolo emesso dall'INPS, le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale che č investito del potere di gestione esterna, legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza (art. 444, comma 3, c.p.c.).