(massima n. 1)
Le controversie inerenti agli obblighi dei datori di lavoro di versare i contributi previdenziali ed assistenziali e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi, emettere le ordinanze-ingiunzione e procedere alla contestazione delle violazioni, in applicazione dell'art. 444, comma 3, cod. proc. civ.