(massima n. 1)
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non gią del giudice tributario, la controversia avente ad oggetto crediti previdenziali richiesti dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento. (Regola giurisdizione)