(massima n. 1)
La competenza per territorio in ordine ad una controversia relativa alla sussistenza dell'obbligo contributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si determina in base all'art. 444, comma 3, c.p.c., prevalendo il criterio della "contiguitą" con la sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivo-assicurativi rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente medesimo. (Nella specie la S.C., con riferimento a una controversia di accertamento negativo del credito contributivo promossa da un'impresa cui l'INPS aveva richiesto, quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. cit., il versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro subappaltatore di lavorazioni da essa commissionate, ha dichiarato la competenza del giudice della sede dell'ufficio dell'ente deputato a gestire il rapporto contributivo con detto datore di lavoro, e non quella del giudice della sede dell'impresa committente). (Regola competenza)