Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 357 del 7 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In riferimento alle controversie tra FONDAZIONE ENASARCO e il preponente riguardanti l'omessa contribuzione, si applica l'art. 444, co. 3, c.p.c., che stabilisce la competenza territoriale presso la sede centrale dell'ente previdenziale, sita a Roma. Questo principio trova applicazione indipendentemente dalla natura trilaterale del rapporto contributivo, dove l'obbligato al versamento dei contributi č distinto dal beneficiario delle prestazioni previdenziali.

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