Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19487 del 10 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disposto dell'art. 443, comma 2, c.p.c. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilitą della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi.

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