(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 443, comma 2, c.p.c. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilitą della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi.