(massima n. 1)
La questione dell'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato completamento del procedimento amministrativo ex art. 443 cod. proc. civ. può essere rilevata soltanto nella prima udienza di discussione; se non è rilevata entro tale termine, l'azione giudiziaria già intrapresa prevale e la relativa questione non può essere proposta nei successivi gradi del giudizio.