(massima n. 1)
La controversia relativa alla contribuzione del 4% a carico dei professionisti iscritti all'ENPAM - nella specie attinente all'imposizione dell'obbligo del prelievo alla fonte a carico delle strutture convenzionate con il SSN, ex art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in ragione della sua natura previdenziale, restando irrilevante l'estraneitą della struttura convenzionata al rapporto contributivo tra professionisti ed ente di previdenza. (Regola giurisdizione)