(massima n. 1)
Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, pur non avendo, in difetto di previsione di legge, valore probatorio, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare, con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse, un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, c.p.c.; ne consegue che, ove la dichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al predetto requisito.