(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, cod. proc. civ., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualitą con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilitą del gravame (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata che, nell'esaminare la domanda di produzione tardiva della documentazione proposta dall'appellante, aveva ritenuto indispensabile tale documento ai fini della fondatezza della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, attenendo a fatti allegati dalle parti, anche da parte dello stesso lavoratore ricorrente).