Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 30571 del 3 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro, determinante ai fini dello scrutinio della legittimità del licenziamento poi intimato al ricorrente, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza gravata, in quanto, pur a fronte di una specifica indicazione da parte di quest'ultimo sia del mezzo istruttorio indispensabile ai fini della decisione, sia del passaggio dell'atto di appello ove si era intesa valorizzare l'acquisizione tardiva del documento, la corte territoriale non aveva offerto alcuna, pur embrionale, spiegazione al fine di disattendere la richiesta di acquisizione del suddetto documento indicato in tale atto, quale mezzo istruttorio che, se esaurientemente espletato, avrebbe invece potuto condurre ad una diversa pronuncia).

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