(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilitą dei documenti prodotti dall'appellante, gią contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioč, all'indispensabilitą ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneitą dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.