(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello stabilito dall'art. 437, comma 2, c.p.c., concerne soltanto le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le eccezioni improprie o mere difese volte a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado.