Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 21880 del 2 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello stabilito dall'art. 437, comma 2, c.p.c., concerne soltanto le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le eccezioni improprie o mere difese volte a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado.

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