Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 88 del 3 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice nel rito del lavoro ha l'obbligo di valutare preliminarmente se consentire nuove allegazioni e nuove produzioni documentali in appello, in ossequio ai limiti imposti dall'art. 437 c.p.c. Le nuove prove possono essere ammesse solo se dichiarate indispensabili per la decisione o in caso di rimessione in termini.

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