(massima n. 1)
Il giudice nel rito del lavoro ha l'obbligo di valutare preliminarmente se consentire nuove allegazioni e nuove produzioni documentali in appello, in ossequio ai limiti imposti dall'art. 437 c.p.c. Le nuove prove possono essere ammesse solo se dichiarate indispensabili per la decisione o in caso di rimessione in termini.