(massima n. 1)
Il ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme di legge in materia di prestazioni assistenziali è inammissibile se non risulta specificamente allegato e provato, fin dal primo grado di giudizio, il requisito socio-economico necessario per la prestazione richiesta. In mancanza di tale allegazione, non può essere esercitato dal giudice il potere ufficioso di integrazione probatoria ex art. 437 c.p.c.