(massima n. 1)
La negazione del requisito contributivo da parte dell'INPS non costituisce una eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, che può essere sollevata anche oltre i limiti di preclusione stabiliti dagli artt. 416 e 437 c.p.c. Il giudice ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'eventuale carenza di tale requisito.