(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la produzione di nuovi documenti in appello č ammessa soltanto se il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione della causa. L'art. 437 c.p.c. stabilisce che l'ammissibilitą dei nuovi mezzi di prova in appello deve essere valutata dalla loro rilevanza e potenziale idoneitą dimostrativa in rapporto al tema probandum, indipendentemente da preclusioni istruttorie del primo grado.