Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16646 del 21 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di integrazione probatoria avanzate dal lavoratore in appello, in quanto afferenti a documenti - nella specie, comunicazioni UNILAV su assunzione e licenziamento; estratto contributivo INPS; modello C2/storico - di epoca antecedente al deposito del ricorso e non prodotti tempestivamente in primo grado, senza tuttavia considerare che gli esiti del giudizio ne avevano evidenziato l'indispensabilitą ai fini della prova del rapporto di lavoro controverso).

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