Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18666 del 8 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di locazione, soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., la regola che presiede alla ammissibilitą di nuovi mezzi di prova in appello va ricavata dall'art. 437 c.p.c. e non dall'art. 345 c.p.c. In tale contesto, nuovi mezzi di prova possono essere ammessi se il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione della causa. Tuttavia, la violazione di tale regola processuale deve avere un carattere decisivo per poter influire sul contenuto della decisione di merito.

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