(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente anche in grado d'appello, qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c. per contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità.