(massima n. 1)
Nel giudizio civile, i conteggi allegati dalle parti devono essere contestati nel merito e possono essere acquisiti dal giudice anche in appello, attraverso i poteri officiosi previsti dall'art. 437 c.p.c. L'omesso esame dei conteggi non contestati costituisce vizio riconducibile all'art. 360, n. 4, c.p.c.