Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23732 del 22 agosto 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il pagamento costituisce eccezione in senso lato e dunque il giudice d'appello deve rilevarlo anche d'ufficio quando esso risulti dalla documentazione ritualmente prodotta, in quanto la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 cod. proc. civ., può avvenire anche in appello, se essi siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, perché dotati di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la deduzione da parte della società ricorrente circa l'avvenuto pagamento parziale del debito nei confronti di una cospicua parte dei lavoratori, ancorché ad opera di soggetto terzo, integrava un'eccezione in senso lato, rilevabile pertanto d'ufficio anche in grado appello, ove il fatto, come nella circostanza, potesse evincersi dagli stessi atti di causa).

(massima n. 2)

Nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c., il giudice può acquisire d'ufficio documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione, anche se non prodotti nel primo grado, a condizione che vi sia una pista probatoria già esistente nelle allegazioni introduttive.

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