(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il principio dispositivo è bilanciato con la ricerca della verità materiale. Il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., può ammettere, anche d'ufficio, nuove prove indispensabili per l'accertamento dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e vi siano già prove ritualmente dedotte e acquisite meritevoli di approfondimento. Tali nuove prove devono eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia di primo grado.