(massima n. 1)
In materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l'utilizzo dell'art. 345 c.p.c. per dichiarare inammissibile la produzione di nuove prove in appello costituisce errore processuale, dovendo invece applicarsi l'art. 437 c.p.c., proprio del rito del lavoro, che consente l'ammissione di nuove prove necessarie ai fini della decisione.