(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il deposito di documenti non prodotti in prime cure può essere ammesso in appello ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c., anche laddove la parte sia incorsa nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Il giudice può ammettere detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori.