(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la produzione di prove nuove in appello è ammissibile se indispensabile ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c., ossia se tale da eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti accolta dalla pronuncia gravata, confermandola o smentendola senza lasciare margini di dubbio oppure provando ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato. La valutazione di indispensabilità dei documenti è attività propria del giudice di merito.