(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio.