(massima n. 1)
In tema di produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello nei processi del lavoro, ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c., costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, provando ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, indipendentemente dal fatto che la parte interessata sia incorsa in preclusioni istruttorie nel primo grado.