(massima n. 1)
Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul requisito reddituale, pur priva di autonomo valore probatorio, può costituire solo un principio di prova suscettibile di giustificare un approfondimento istruttorio officioso ex art. 437, co. 2, c.p.c.; ove tale dichiarazione manchi o non consenta di individuare una "pista probatoria" adeguata, è inammissibile l'acquisizione in appello di documentazione reddituale al fine di integrare un requisito costitutivo non provato in primo grado.