(massima n. 1)
L'ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., anche nel rito del lavoro ai sensi dell'art. 436-bis cod. proc. civ., deve pronunciarsi prima della trattazione della causa, senza che ciò possa desumersi dall'invito alle parti a concludere. Il preavviso delle conclusioni è un adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione.