Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16077 del 16 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., anche nel rito del lavoro ai sensi dell'art. 436-bis cod. proc. civ., deve pronunciarsi prima della trattazione della causa, senza che ciò possa desumersi dall'invito alle parti a concludere. Il preavviso delle conclusioni è un adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione.

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