(massima n. 1)
Il termine breve di trenta giorni, previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, per la proposizione del reclamo alla Corte di appello avverso la sentenza del tribunale sulla impugnativa di licenziamento di cui all'art. 18 st. lav., decorre solo dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione della stessa se anteriore, senza che rilevi la lettura del provvedimento in esito all'udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., attesa la specialitą del rito rispetto alla disciplina ordinaria e la necessitą di interpretare restrittivamente la norma in tema di decadenza dall'impugnazione, escludendosi pertanto la possibilitą di individuare un momento di decorrenza della stessa diverso da quello indicato dalla legge.