Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 34623 del 29 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di crediti di lavoro, la disciplina contenuta nell'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il meccanismo del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ha natura speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 1284, comma 4, c.c., assolvendo ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, sicché il rinvio ivi previsto agli "interessi nella misura legale", quale componente di tale cumulo, va riferito ai soli interessi "ordinari" di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non anche ai cd. superinteressi di cui al comma 4 dello stesso articolo.

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