(massima n. 1)
In materia di crediti di lavoro, la disciplina contenuta nell'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il meccanismo del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ha natura speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 1284, comma 4, c.c., assolvendo ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, sicché il rinvio ivi previsto agli "interessi nella misura legale", quale componente di tale cumulo, va riferito ai soli interessi "ordinari" di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non anche ai cd. superinteressi di cui al comma 4 dello stesso articolo.