Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5541 del 1 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 cod. proc. civ., relativa alla mancata previsone della sanatoria piena dell'atto irrituale introdotto nelle forme ordinarie invece che nel rito speciale, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale poiché tale disciplina non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato sulla legittimità costituzionale delle norme processuali.

(massima n. 2)

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale previsto dall'art. 447-bis cod. proc. civ., erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso, la disciplina del mutamento del rito prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 non opera se l'atto viene depositato in cancelleria oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento monitorio ex art. 641 cod. proc. civ.

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